L’ Autorità di Certificazione del Consiglio Nazionale del Notariato

Dal 12 settembre 2002 il Consiglio Nazionale del Notariato è iscritto  ai sensi dell’articolo 29 del CAD nell’elenco pubblico dei certificatori qualificati  tenuto dall’AgID - già AIPA, poi CNIPA, poi DigitPA -, ovvero dei soggetti che rilasciano certificati qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS) .

L'elemento di rilievo del sistema è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Ente Certificatore al titolare di un dispositivo di firma.

Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la chiave pubblica attribuitagli al momento del rilascio, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore).

Il certificato qualificato di un titolare, una volta entrato a far parte dell'elenco pubblico dei certificati tenuto dall'Ente Certificatore, garantisce che quella determinata  chiave pubblica sia sta attribuita esclusivamente a quel determinato titolare.

Chiunque desideri verificare la validità di un documento firmato potrà farlo anche con la funzione presente nel sito dell'Ente Certificatore e ricevere così informazioni sul firmatario di un documento informatico.

Le firme digitali dei notai italiani possono essere verificate su questo sito (Verificatore on-line).

In base alla normativa, ed al manuale operativo dell’autorità di certificazione, il CNN certifica le firme digitali dei notai nell’esercizio delle loro funzioni e garantisce quindi ai terzi non solo che la firma digitale appartiene ad una determinata persona ed è valida al momento dell’apposizione, come fa qualunque certificatore, ma anche che il titolare della firma è un notaio nell’esercizio delle sue funzioni.

Si tratta di una scelta allo stesso tempo dovuta e voluta dal notariato italiano:

dovuta perché l’attestazione della funzione, nel settore pubblico e per i pubblici ufficiali in particolare, è prevista dalla normativa (art. 34 del D.Lgs. n. 82/2005  "Codice dell'amministrazione digitale" attualmente vigente), allo scopo di garantire che il documento abbia l’efficacia privilegiata prevista per i documenti provenienti da una pubblica autorità;

voluta perché il notariato ha ritenuto che il miglior modo per dotare il documento informatico notarile di tutte le garanzie di sicurezza e certezza sulla provenienza e sul contenuto (e sulla legittimità del tutto), che caratterizzano da sempre il documento notarile, fosse l’assunzione diretta di responsabilità nel settore, senza delegare a terzi la gestione dei processi e della tecnologia.

La firma digitale dei notai italiani

Seguendo la normativa, è stata scelta una struttura organizzativa basata, da una parte, sull’esistenza di un’autorità centrale, dedicata solo ed esclusivamente alla certificazione dei notai, dall’altra sul rispetto della legge notarile, per quanto attiene la sussistenza delle funzioni notarili lungo tutto il ciclo di vita delle firme qualificate (rilascio, sospensione e revoca).

E’ fondamentale infatti, per evitare rischi di uso improprio o di falsificazioni, che la validità della firma digitale di un pubblico ufficiale abbia una corrispondenza nella durata delle funzioni, e che la revoca o la sospensione delle firme siano tempestive, nel caso vengano meno (oltre che nei casi ordinari di sottrazioni, smarrimento, malfunzionamento).

A tale scopo la struttura dell’autorità di certificazione è modellata, come prescritto dalla normativa, sulle modalità dell’iscrizione al ruolo dei notai, che è il momento iniziale delle funzioni notarili, e che coincide con la consegna al notaio del sigillo. Pertanto il Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale così come ordina l’iscrizione nel Ruolo dei notai del Distretto, ai sensi dell’art. 24 L. 16/2/1913 n. 89, procede al rilascio della firma digitale relativa all’esercizio delle funzioni notarili.

Analogamente le procedure di sospensione e revoca della firma sono modulate sulle procedure relative alla interruzione o alla cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili, e tali cause di sospensione e revoca si aggiungono a quelle proprie di qualunque firma qualificata.

Questo sito non utilizza cookie “di profilazione” che registrano e memorizzano informazioni sul comportamento online dell’utente. Quando si accede alcuni cookie di sessione o “tecnici” permettono il funzionamento del sito. Per l’informativa sull’uso dei cookie tecnici vai alla Privacy.